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Rinnovabili, ok definitivo in CDM al provvedimento che semplifica le procedure amministrative

Via libera definitivo nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri allo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il provvedimento, che dopo il via libera preliminare dello scorso agosto in CdM ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, riduce a tre regimi le tante procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.

Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. Risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo, in coerenza con i principi di delega, di razionalizzare la disciplina procedimentale, accelerare i tempi di realizzazione degli impianti e assicurare un maggior grado di certezza del diritto agli operatori di settore.

“Quello della semplificazione è un tema cruciale per lo sviluppo del Paese – commenta il Ministro Zangrillo – Il nostro governo è impegnato in uno straordinario lavoro per trasformare la burocrazia da ostacolo in opportunità e sostenere così il nostro sistema impresa. Quello approvato oggi è un provvedimento importante, perché interviene su un settore di grande rilevanza. Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Sul piano delle semplificazioni, sono due le principali novità da rilevare. La prima è l’individuazione degli interventi da ricondurre ai soli tre regimi amministrativi individuati dal decreto: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. La seconda è l’esenzione dalle procedure di valutazione ambientale, identificate come uno dei principali motivi di allungamento dei tempi procedimentali, per gli interventi ricondotti all’attività libera e alla PAS.

In merito ai regimi amministrativi, il nuovo provvedimento amplia i casi sottoposti ad attività libera ossia che non richieda atti di assenso o dichiarazioni, e centralizza il ruolo della PAS quale ordinaria procedura di permitting.

A seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, il termine per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.

L’istanza di Autorizzazione Unica va invece prevista esclusivamente nei casi di impianti di dimensione rilevante (oltre i 300 megawatt). Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.