Attualmente è la Legge 3/2012 a recare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Grazie a questa norma, imprese, professionisti e privati cittadini possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” per definire un accordo, un piano di ristrutturazione del debito, con i creditori davanti al Giudice.
Sovraindebitamento oggi
Partiamo dal precisare che per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (’art. 6, comma 2, lett. a, Legge 3/2012). Definizione che viene mantenuta anche nel nuovo articolato normativo.
Oggi, in caso di sopraggiunto sovraindebitamento, il debitore può:
- pagare i suoi debiti secondo le sue effettive possibilità;
- sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie ecc…);
- dilazionare il pagamento dell’IVA;
- stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca).
E’ inoltre prevista dal Tribunale la nomina di un O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) che supporti il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e tuteli i creditori.
Al debitore incapiente e meritevole si concede l’ulteriore possibilità di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.
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