Con il Messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di pagamento della prestazione in caso di CIGD per le aziende agricole, secondo quanto disposto dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
Nel testo, l’Istituto ha dapprima ricordato che l’art. 8, comma 6, del Decreto Sostegni estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, inclusi quelli relativi alla Cassa integrazione in deroga.
In particolare, con riferimento ai lavoratori del settore agricolo, il provvedimento ribadisce che l’accesso alla CIGD per l’emergenza da COVID-19 è circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo per accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).
Inoltre, a parziale integrazione di quanto indicato nella precedente Circolare n. 72 del 29 aprile 2021 – considerata la natura eccezionale della misura – l’INPS ha precisato che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio e che, pertanto, le istanze che hanno come beneficiari i lavoratori con contratto a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
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